normativa trasporto internazionale defunti e rimpatio salme

Rimpatrio salma da o verso paesi aderenti alla Convenzione di Berlino:
L'autorizzazione per il trasporto di cadavere o passaporto mortuario viene rilasciato dall'ufficio di stato civile del luogo dove è stata rinvenuta la salma, il passaporto mortuario rappresenta l’unico documento da richiedere e controllare nei Paesi di partenza, di transito e di destinazione. Non occorre richiedere l'autorizzazione alle rappresentanze diplomatiche. Se necessario bisognerà apostillare, tradurre e/o legalizzare alcuni documenti documenti.

Gli stati aderenti alla convenzione sono i seguenti: Italia - Germania - Belgio - Cile - Egitto - Portogallo - Francia - Svizzera -Cecoslovacchia (adesso Repubblica Ceca e Slovacchia) - Turchia - Austria - Zaire (adesso Repubblica Democratica del Congo) Messico - Romania.

 

Rimpatrio della salma da o verso Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino:
Per il rimpatrio della salma in Italia da un Paese non firmatario è necessario rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche del Paese in cui è avvenuto il decesso, che dovranno rilasciare il nulla osta per l'introduzione salma. Se necessario bisognerà apostillare, tradurre e/o legalizzare alcuni documenti documenti.

 

Trascrizione morte in Italia di un cittadino italiano deceduto all'estero:
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per trascrivere il decesso sono: atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti); documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare). In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione di Vienna non può essere attualmente applicata per la Grecia che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.

 

Legalizzazione, apostille e traduzione giurata di documenti:
Chi vuole far valere un documento italiano all'estero oppure un documento che proviene dall'estero per l'Italia, oppure ancora un documento che proviene da un consolato estero ma su territorio italiano, deve validare l’autenticità del documento. A seconda della necessità, della lingua di traduzione e/o del Paese di destinazione può essere necessaria la traduzione giurata o asseverata, l’apostilla o la legalizzazione del documento.

 

Traduzione giurata:
I documenti fatti all'estero, che devono valere in Italia, devono anche essere tradotti in italiano. La traduzione giurata è una procedura che attesta ufficialmente la corrispondenza tra un documento originale e un testo tradotto. Si effettua per rendere valido all’estero un documento rilasciato in Italia oppure per utilizzare in Italia un documento rilasciato all’estero in lingua originale. Il traduttore può essere: una figura professionale iscritta all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di competenza; una figura professionale iscritta all’Associazione Periti ed Esperti della Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato competente. Il traduttore, utilizzando uno specifico verbale di asseverazione, firma la propria traduzione giurata assumendo civilmente e penalmente la responsabilità della traduzione. Se il documento è destinato all'estero, le firme dei traduttori giurati devono essere legalizzate dall'autorità consolare italiana. Alcune Convenzioni Internazionali rendono la firma dei traduttori di certi atti, o anche di ogni tipo di documento, non necessaria. Fra queste: Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961); Convenzione relativa ai modelli plurilingue degli estratti di nascita, matrimonio e morte (Vienna, 08/09/1976); Convenzione relativa al certificato di capacità matrimoniale (Monaco, 05/09/1980); Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987). Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ed i verbali di giuramento delle perizie e traduzioni stragiudiziali, sono ricevuti dal Funzionario Giudiziario. L’atto stragiudiziale può essere giurato presso qualsiasi Ufficio Giudiziario, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto giurante, dall’iscrizione all’albo professionale del perito e dall’oggetto dell’atto.

 

Legalizzazione:
Dopo la traduzione di documenti destinati all’estero è necessaria la legalizzazione. Legalizzare un documento significa far convalidare la firma. In Italia la legalizzazione dei documenti spetta alla Prefettura. Per gli atti dei notai, dei funzionari giudiziari e dei cancellieri la competenza è del Procuratore della Repubblica del circondario nel quale ha sede il notaio o l’ufficio giudiziario cui appartiene il funzionario o cancelliere. Chi vuole legalizzare per l'Italia un documento fatto all'estero, deve invece recarsi da un rappresentante diplomatico o da un console italiano nel suo Paese di origine. In presenza di Convenzioni Internazionali che lo prevedono, non c'è l'obbligo di legalizzare un documento. Le Convenzioni in vigore che rendono la legalizzazione non necessaria sono: Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile (Lussemburgo, 26/09/1957); Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961); Convenzione Europea (Londra, 07/06/1968); Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Atene, 15/09/1977); Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri delle comunità europee (Bruxelles, 25/05/1987).

 

Apostille:
I documenti che vengono fatti o che devono avere validità in uno dei Paesi della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 05/10/1961), devono avere l'apostille. L'apostille sostituisce la legalizzazione. L'apostille è un'annotazione, con un timbro specifico, messa sul documento originale. Chi proviene da uno degli Stati della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, deve andare dall'autorità interna competente, scelta da ogni Paese aderente, e farsi mettere l'apostille.

 

Principali convenzioni internazionali che interessano il trasporto di salme o ceneri all'estero:

Convenzione di Vienna:
I paesi aderenti sono esenti dalla legalizzazione per estratti di atti di stato civile redatti sui formulari plurilingue.

 

Convenzione di Berlino:
I paesi aderenti sono esenti dalla richiesta del nulla osta delle rappresentanze diplomatiche quindi ambasciate o consolati.

 

Convenzione di Bruxelles:
Tra la Repubblica italiana e taluni Stati esteri non è più necessaria alcuna forma di legalizzazione dei documenti.

 

Convenzione dell'Aja:
In particolare, l'apostille è un'annotazione da parte di una autorità, identificata dalla legge di attuazione della convenzione, sull'originale del certificato, rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. Essa sostituisce, quindi, in toto la legalizzazione del documento effettuata nei modi usuali attraverso l'ambasciata o il consolato dello Stato in cui verrà utilizzato, avendo piena validità in tutti i numerosi Paesi sottoscrittori della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. e deve essere apposta da una della Autorità identificate nella Convenzione stessa. Ne discende che, se una persona ha bisogno di far valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, non ha bisogno di recarsi presso l'ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l'autorità interna di quello Stato per ottenere l'annotazione dell'apostille sul certificato. Quindi quel documento, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese, deve essere ritenuto valido dalla legge italiana, essendo sufficiente la traduzione giurata in italiano per farlo valere di fronte alle autorità italiane. La Convenzione riguarda, specificamente, l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, tra cui rientrano i documenti amministrativi rilasciati da un'autorità o da un funzionario dipendente da un'amministrazione dello Stato, compreso il Pubblico Ministero, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario, nonché gli atti notarili. La gamma di documenti legalizzati mediante apostille, da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, può riguardare anche i rapporti giuridici familiari o di parentela, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un'autenticazione di firma, apposti su un atto privato.

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